Assegno sociale e mancata richiesta del mantenimento: il Tribunale di Busto Arsizio accoglie il ricorso contro l’INPS Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, con sentenza del 22 luglio 2024, ha riconosciuto il diritto all’assegno sociale a una cittadina alla quale l’INPS aveva negato la prestazione per non aver richiesto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge. La decisione si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude qualsiasi obbligo di attivarsi nei confronti dell’ex coniuge per poter accedere alla prestazione assistenziale. 1. Ricostruzione del fatto La ricorrente aveva presentato domanda di assegno sociale il 15 settembre 2023. L’INPS respingeva l’istanza il 6 ottobre 2023, sostenendo che: “la rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento equivale ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”. Secondo l’Istituto, la prestazione assistenziale – rivestirebbe natura sussidiaria – non poteva essere riconosciuta a chi non avesse previamente richiesto il mantenimento in sede di separazione o divorzio. La donna proponeva ricorso amministrativo, rigettato il 27 novembre 2023 con la medesima motivazione: l’INPS ribadiva che la mancata richiesta del mantenimento costituiva una rinuncia volontaria a una potenziale fonte di reddito e che, qualora fossero mutate le condizioni economiche, la ricorrente avrebbe potuto chiedere la modifica delle condizioni di separazione. La ricorrente adiva quindi il Tribunale, evidenziando – anche sulla base della giurisprudenza di legittimità – che lo stato di bisogno richiesto per l’assegno sociale deve essere valutato esclusivamente sulla base dei redditi effettivamente percepiti, non su quelli potenzialmente richiedibili. Dalla documentazione prodotta emergeva che: • la separazione era stata omologata anni prima; • la sentenza di divorzio del 2017 non prevedeva alcun assegno di mantenimento a favore della ricorrente; • la donna non percepiva alcuna somma dall’ex coniuge. 2. Motivazioni in diritto Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo infondata la posizione dell’INPS. 2.1. Lo stato di bisogno si valuta sui redditi effettivamente percepiti Il Giudice richiama l’art. 3, comma 6, L. 335/1995, secondo cui concorrono alla valutazione del reddito: “i redditi […] di qualsiasi natura […] nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”. La norma, osserva il Tribunale, considera solo redditi effettivamente percepiti. Non vi è alcun riferimento a redditi potenziali o a un presunto “dovere” di richiedere il mantenimento. 2.2. La giurisprudenza richiamata Il Tribunale aderisce all’orientamento della Suprema Corte (Cass. 24954/2021), secondo cui: lo stato di bisogno “non può essere condizionato dalle vischiosità dei rapporti familiari”. La Cassazione ha chiarito che la mancata richiesta dell’assegno divorzile non incide sul diritto all’assegno sociale, poiché la legge richiede solo la verifica della condizione economica reale. Il Giudice richiama anche Cass. 7235/2023, che afferma come: • lo stato di bisogno non debba essere “incolpevole”; • la condizione di impossidenza può derivare anche da scelte volontarie (es. donazioni); • ciò che rileva è la mera oggettività dello stato di bisogno. 2.3. Nessuna presunzione di reddito da mantenimento Il Tribunale sottolinea che la ricorrente non percepiva alcun assegno e che la sentenza di divorzio non ne prevedeva alcuno. Pertanto, non vi era alcuna base giuridica per presumere l’esistenza di un reddito “rinunciato”. L’INPS, invece, aveva fondato il diniego su una valutazione ipotetica e non prevista dalla legge. 3. La decisione Il Tribunale ha quindi: • accertato il diritto della ricorrente all’assegno sociale dalla data della domanda (15.09.2023); • condannato l’INPS al pagamento degli arretrati, con interessi di legge; • condannato l’Istituto alle spese di lite. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: “ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato di bisogno”. Conclusioni Questa decisione rappresenta un importante chiarimento per tutti i cittadini separati o divorziati che si trovano in condizioni economiche difficili: l’INPS non può negare l’assegno sociale sulla base della mancata richiesta del mantenimento all’ex coniuge. La valutazione deve essere effettuata esclusivamente sui redditi realmente percepiti, nel rispetto della natura assistenziale della prestazione. Lo Studio è a disposizione per assistere chi abbia ricevuto un diniego alla prestazione e desideri verificare se vi siano gli estremi per l’avvio della relativa azione giudiziaria.
Contatta la segreteria di Legemia