Assegno sociale rinuncia al mantenimento: ricorso accolto



Assegno sociale e rinuncia al mantenimento: il Tribunale di Monza accoglie il ricorso

Il Tribunale del Lavoro di Monza ha riconosciuto il diritto di una cittadina all’assegno sociale, annullando il rigetto dell’INPS fondato sulla rinuncia, risalente a quasi quarant’anni prima, all’assegno di mantenimento in sede di separazione.

La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce che la rinuncia al mantenimento non può essere considerata un reddito potenziale e non può quindi escludere il diritto alla prestazione assistenziale.

Ricostruzione dei fatti

La ricorrente presentava domanda di assegno sociale il 2 luglio 2021. L’INPS rigettava l’istanza sostenendo che, al momento della separazione avvenuta nel 1983, la donna aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge. Tale rinuncia, secondo l’Istituto, avrebbe dovuto essere considerata indice di autosufficienza economica o, comunque, di mancata attivazione di una fonte di sostentamento alternativa.

La ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo che l’assegno sociale è una misura assistenziale fondata sul bisogno attuale e non su redditi potenziali o su scelte personali compiute decenni prima.

La causa veniva discussa da remoto e decisa all’esito della camera di consiglio.

Motivazioni di diritto

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso pienamente fondato, richiamando la disciplina dell’assegno sociale contenuta nell’art. 3, comma 6, della legge 335/1995 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La sentenza ribadisce che l’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata a garantire “i mezzi necessari per vivere” alle persone prive di reddito sufficiente. Il diritto si fonda su uno stato di bisogno oggettivo e attuale, da verificarsi al momento della domanda.

Il Giudice ha richiamato un passaggio fondamentale della Cassazione (ord. 14513/2020), secondo cui:

Va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento”.

La legge, infatti, considera solo i redditi effettivamente percepiti, non quelli potenziali o

teorici.

La sentenza sottolinea inoltre che:

Conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito”.

Il Tribunale ha anche evidenziato che erano trascorsi quasi quarant’anni dalla separazione e che la ricorrente non aveva mai richiesto modifiche agli accordi economici. Tale distanza temporale rende irrilevante qualsiasi presunzione di autosufficienza legata alla rinuncia originaria.

Di conseguenza, il diritto all’assegno sociale non può essere escluso sulla base di un reddito potenziale mai percepito, né sulla mancata attivazione di un giudizio di revisione degli accordi di separazione.

Accertata la sussistenza dei requisiti di età, residenza e stato di bisogno – documentati e non contestati dall’INPS – il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla prestazione.

Conclusioni

La decisione del Tribunale di Monza ribadisce un principio essenziale: l’assegno sociale tutela il bisogno attuale e non può essere negato sulla base di redditi ipotetici o scelte personali risalenti nel tempo.

La rinuncia al mantenimento in sede di separazione non costituisce un reddito e non può ostacolare l’accesso a una misura assistenziale destinata a garantire la dignità della persona anziana.

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