Errore nella presentazione della domanda di pensione

Ricostruzione del fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata “Opzione Donna” dal 1° settembre 2022. 

La vicenda trae origine dalla domanda amministrativa presentata dalla lavoratrice il 1° giugno 2022, con cui aveva richiesto la “pensione di anzianità con opzione contributivo” anziché la pensione “opzione donna”. L’INPS aveva respinto tale domanda il 12 settembre 2022, sostenendo che non risultasse maturato il requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata ordinaria.

Al fine di ottenere nel minor tempo possibile la pensione, a settembre 2022 la ricorrente aveva presentato una seconda domanda di pensione questa volta espressamente “Opzione Donna”, accolta con decorrenza 1° ottobre 2022.

La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso amministrativo contro il primo rigetto, evidenziando che già al momento della domanda di pensione del 1° giugno 2022 possedeva tutti i requisiti per accedere alla pensione “Opzione Donna” e che l’INPS avrebbe dovuto valutare la richiesta di pensione secondo correttezza e buona fede, senza fermarsi a un’interpretazione formalistica. Il Comitato Provinciale aveva tuttavia respinto il ricorso.

Da qui l’azione giudiziaria avanti il Tribunale di Milano.

Motivazioni di diritto

Il Giudice ha accolto integralmente la domanda principale, riconoscendo che la lavoratrice aveva diritto alla pensione “Opzione Donna” come da domanda del 1° giugno 2022.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda amministrativa per una prestazione previdenziale (nel caso di specie pensione) non è un negozio giuridico, ma un atto che avvia un procedimento vincolato. Ciò significa che l’INPS non può limitarsi a interpretare in modo letterale la denominazione della prestazione indicata dall’utente, ma deve valutare tutti gli elementi utili per verificare se sussistano i requisiti per la prestazione richiesta.

In particolare la Suprema Corte con la decisione n. 14114/2020, ha chiarito che l’Istituto deve evitare “formalistiche interpretazioni delle norme” e, in caso di dubbi, deve richiedere chiarimenti all’interessato. 

Nel caso concreto, l’INPS era già in possesso di tutti i dati necessari per verificare che la ricorrente avesse maturato i requisiti per accedere alla pensione “Opzione Donna” e avrebbe dovuto esaminare la domanda del 1° giugno 2022 alla luce di tale quadro.

Lo Studio è a disposizione per assistere chi abbia ricevuto un diniego alla prestazione e desideri verificare se vi siano gli estremi per l’avvio della relativa azione giudiziaria.

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