Ricostruzione del fatto Con sentenza del 24 ottobre 2024, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Claudia Tosoni – ha accolto integralmente il ricorso presentato da una lavoratrice impiegata come Operatrice di Call Center Front Office presso XXXXXXXXXXX Srl, società appaltatrice nell’ambito di un servizio affidato da XXXXXXXXXXX Spa. La lavoratrice era stata assunta il XXXXX 2023 con contratto a tempo indeterminato full‑time. Il rapporto si era interrotto il XXXXX 2024 a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Nonostante l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, la dipendente non aveva ricevuto: • la retribuzione del mese di dicembre 2023 • il rateo di tredicesima mensilità • le competenze di fine rapporto • il TFR crediti tutti risultanti da buste paga e Certificazione Unica. La ricorrente aveva dimostrato di aver prestato la propria attività in via esclusiva nell’appalto gestito da XXXXXXXXXXX, come confermato dal contratto di assunzione e dalla documentazione prodotta, tra cui una comunicazione della stessa committente. Entrambe le società convenute rimanevano contumaci. Motivazioni di diritto Il Tribunale ha ritenuto pienamente provato l’inadempimento della datrice di lavoro. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha ribadito che il creditore (lavoratore) deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore (datore di lavoro) dimostrare l’avvenuto adempimento. Quanto alla responsabilità solidale della committente, il Tribunale ha applicato l’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi maturati nell’ambito dell’appalto. È stato accertato che: • tra XXXXXXXXXXX Spa e XXXXXXXXXXX Srl sussisteva un contratto di appalto/subappalto; • la lavoratrice era stata adibita esclusivamente alle attività oggetto dell’appalto; • entrambe le società coinvolte erano soggetti di diritto privato, non qualificabili come pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 165/2001. Il Giudice ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. n. 15661/2016), secondo cui la natura pubblica dell’appalto non esclude l’applicazione dell’art. 29 se la stazione appaltante non è una pubblica amministrazione in senso tecnico. Accertati i presupposti, il Tribunale ha condannato XXXXXXXXXXX Srl (datrice di lavoro) e XXXXXXXXXXX Spa (committente), in solido, al pagamento dell’intero importo dovuto alla lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione. Lo Studio è a disposizione per assistere chi abbia ricevuto un diniego alla prestazione e desideri verificare se vi siano gli estremi per l’avvio della relativa azione giudiziaria.
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