Naspi: revoca a causa delle comunicazioni al centro per l'impiego

Revoca NASpI per errata comunicazione di cessazione: il Tribunale di Monza accoglie il ricorso del lavoratore

Ricostruzione del fatto

Il caso riguarda un lavoratore che aveva presentato domanda di NASpI il 18 gennaio 2018, dopo aver ricevuto dal datore di lavoro una lettera di licenziamento datata 12 gennaio 2018. L’INPS aveva inizialmente accolto la richiesta, salvo poi revocare la prestazione con provvedimento del 15 novembre 2021, sostenendo che il rapporto di lavoro risultasse cessato solo il 31 gennaio 2018, come indicato nella comunicazione UNILAV trasmessa dal datore di lavoro.

Secondo l’Istituto, la domanda sarebbe stata presentata prima della reale cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che non sussisteva lo stato di disoccupazione. Il lavoratore impugnava il provvedimento.

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso.

Motivazioni di diritto

Il Giudice ha ritenuto illegittima la “revoca” della NASpI, evidenziando:

1. Valore probatorio delle comunicazioni obbligatorie

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale ribadisce che:

• le comunicazioni UNILAV hanno valore di mero indizio, liberamente valutabile;

• le dichiarazioni UNIEMENS valgono “sino a prova contraria”, non costituendo prova legale.

Pertanto, non possono prevalere automaticamente su documenti più attendibili e successivi, come la lettera di licenziamento o l’estratto contributivo.

2. Prevalenza della documentazione del lavoratore

La lettera di licenziamento del 12 gennaio 2018, proveniente dallo stesso datore di lavoro, costituisce prova diretta dell’intervenuta cessazione.

3. Difetto di istruttoria Inps e motivazione

Il provvedimento di revoca è stato ritenuto insufficiente e non motivato, poiché l’INPS:

• non ha verificato la veridicità della cessazione indicata dal datore di lavoro;

• non ha considerato la documentazione prodotta dal lavoratore.

4. Obblighi dell’INPS

Il Tribunale respinge l’idea che le comunicazioni del datore abbiano efficacia costitutiva nei confronti dell’INPS, ricordando che l’Istituto è tenuto a conoscere e verificare i dati contributivi e retributivi dei lavoratori.

Conclusione

Il Tribunale di Monza ha riconosciuto la correttezza della domanda NASpI presentata dal lavoratore e l’illegittimità della revoca, riaffermando l’obbligo dell’INPS di svolgere un’istruttoria completa e di valutare tutte le risultanze documentali, soprattutto quando emergono incongruenze nelle comunicazioni del datore di lavoro.

Lo Studio è a disposizione per assistere chi abbia ricevuto un diniego alla prestazione e desideri verificare se vi siano gli estremi per l’avvio della relativa azione giudiziaria.

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