Ricostruzione del fatto Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Monza con ricorso depositato il 27 ottobre 2021, contestando il calcolo della NASpI effettuato dall’INPS a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 4 giugno 2020. L’Istituto aveva inizialmente riconosciuto una durata della prestazione pari a 627 giorni, periodo successivamente incrementata a 714 giorni (a seguito di ricorso amministrativo). Rimaneva però controversa la quantificazione dell’importo mensile, ritenuta dal lavoratore inferiore a quanto spettante. Il ricorrente sosteneva che, nel quadriennio di riferimento, la sua posizione contributiva fosse stata influenzata da contratti di solidarietà e da periodi di cassa integrazione guadagni a zero ore, eventi che non avrebbero dovuto incidere negativamente nè sul calcolo delle settimane utili né sulla retribuzione di riferimento. Tali periodi, infatti, non rappresentano lavoro effettivo né contribuzione piena e avrebbero dovuto essere “neutralizzati”. L’INPS si costituiva in giudizio il 19 gennaio 2022, contestando integralmente la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. All’esito dell’istruttoria INPS interveniva in autotutela con conseguente cessazione della materia del contendere. Lo Studio è a disposizione per assistere chi abbia ricevuto un diniego alla prestazione e desideri verificare se vi siano gli estremi per l’avvio della relativa azione giudiziaria.
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